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LEGGE 10 maggio 1955, n. 491

Modificazioni agli articoli 25 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  8-7-1955

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE-DELLA REPUBBLICA -

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 25 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:
"Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo, dopo due inviti, di cui il secondo ad almeno due mesi di distanza dal primo, non si presenti alla chiamata per prima visita sanitaria entro sei mesi dal secondo invito, dovrà produrre nuova domanda di accertamenti sanitari. La pensione, l'assegno o l'indennità, eventualmente speltanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
"Anche nel caso in cui l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria, disposta a scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga di cui all'articolo precedente, se tale termine sia più favorevole, la pensione, l'assegno o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.
"La domanda non sarà ammessa, in entrambi i casi, scorsi dieci anni dalla scadenza dei termini predetti.
"Le Commissioni mediche, di cui al successivo articolo 103, sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) i nominativi degli interessati che non si sono presentati al primo accertamento sanitario oppure alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro i predetti termini, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito".