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LEGGE 10 maggio 1955, n. 444

Modificazioni all'art. 2 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-6-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



L'art. 2 delle "norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma" approvate col regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, è sostituito dal seguente:
Art. 2. - "Nelle zone destinate a palazzine le costruzioni dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
a) fronte non maggiore di m. 28, elevabile a m. 38, se con ritiri parziali non inferiori a m. 4. Il fronte di m. 28 può essere portato sino ad un massimo di m. 30,50, senza ritiro, nel caso in cui la palazzina debba essere costruita fra due strade, e sempre che con la maggiore lunghezza della fronte si possa raggiungere su entrambe le strade il filo stradale;
b) altezza massima di m. 18 dal piano stradale, al di sopra della quale potrà essere consentita la costruzione di un piano attico, di superficie non superiore ai due terzi di quella coperta e di altezza non superiore ai m. 3,70. L'altezza minima degli ambienti di tale piano non potrà essere inferiore ai m. 3.
"Per superficie coperta si intende quella della palazzina al piano degli spiccati in elevazione purché contenuto nei limiti regolamentari. Nel computo della superficie dell'attico in rapporto a quella della costruzione debbono essere compresi tutti gli ambienti qualunque ne sia la destinazione, ad eccezione della sola superficie interna del vano scala.
"L'altezza massima di m. 18 nel caso di strade in pendenza dovrà essere misurata nella mezzeria del prospetto su strada.
"Per i fabbricati che dovranno sorgere su terreni che si trovano in pendenza ed a quota diversa da quella stradale, l'altezza massima - escluso l'attico - sulla fronte stradale, rimarrà fissa a m. 18, semprechè la differenza di quote fra quella stradale e quella del terreno non superi i m. 2. Qualora la differenza di quote superi i m. 2, l'altezza di m. 18 dovrà essere aumentata di un'altezza pari alla differenza di quote diminuita di m. 2, se il terreno è a quota più alta di quella stradale e dovrà essere diminuita della differenza di quote ridotta di m. 2 se il terreno è a quota inferiore alla quota stradale.
"Lo stesso criterio compensativo delle altezze verrà adottato nel caso di palazzine fronteggianti due strade a livello diverso, precisandosi che l'altezza di m. 19 verrà misurata sulla facciata a confine della strada a livello più alto.
"Nelle palazzine non sono ammessi i locali semisottosuoli per uso abitazione di cui all'art. 38 del vigente regolamento edilizio di Roma, fatta eccezione per l'abitazione del portiere.
"Per quota del terreno deve intendersi la quota delle aree libere circostanti alle palazzine, a sistemazione avvenuta del terreno stesso, non tenendo conto, peraltro, di eventuali rampe di accesso a locali sottostanti.
"Per i fronti interni delle palazzine e per quelle palazzine da costruirsi nei lotti interni, la disciplina delle altezze dovrà essere regolata da criteri analoghi a quelli per il fronte principale, e cioè, con l'obbligo di rispettare in ogni punto dei prospetti l'inclinata a 5/3 di cui all'art. 19 del vigente regolamento edilizio, ed il rispetto di tale inclinata deve essere assicurato altresì quando la palazzina venga costruita tra lotti non ancora edificati, nonché quando venga a trovarsi a confine di lotti di differente destinazione edilizia (villini, ville, ecc.);
c) distacco del fabbricato di almeno m. 6,50 da ogni confine interno.
"Tuttavia, per la durata del vigente piano regolatore approvato con legge 24 marzo 1932, n. 355, il distacco minimo delle palazzine dai confini interni resta stabilito nella misura di m. 5,70 per quelle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ricadano in lottizzazioni già approvate dal Comune oppure in isolati nei quali siano state già iniziato costruzioni a palazzine in base a regolari licenze edilizie, in osservanza delle vecchie norme;
d) soluzioni architettoniche di tutti i prospetti;
e) le costruzioni accessorie saranno consentite soltanto nelle aree dei distacchi non aprentisi su strada, a condizione, comunque, che non abbiano un'altezza superiore ai m. 3,50, rispetto alla quota naturale della proprietà confinante e del piano stradale, e che non coprano una superficie superiore a 1/3 della superficie dei distacchi stessi. Nessun limite viene imposto alla superficie delle costruzioni accessorie, qualora esse risultino completamente interrate rispetto alla quota naturale della proprietà confinante e del piano stradale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1955

EINAUDI SCELBA - ROMITA - DE PIETRO - TREMELLONI - GAVA - ERMINI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO