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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 399

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale delle ricevitorie del lotto.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  21-5-1955

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Al personale delle ricevitorie del lotto è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle seguenti misure nette:
ricevitori e reggenti, lire cinquemilacinquecento;
aiuto ricevitori e commessi avventizi autorizzati in sostituzione di aiuto ricevitori:
a) che prestano servizio per l'intera settimana, lire cinquemila;
b) che prestano servizio per quattro giorni la settimana, lire tremilatrecentocinquanta;
c) che prestano servizio per tre giorni la settimana, lire duemilacinquecento.