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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 384

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al graduati e militari di truppa raffermati o vincolati a ferma speciale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  18-5-1955

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica vincolati a ferme speciali o raffermati è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette sottoindicate:
1) dalla data di arruolamento e fino al compimento del primo anno di servizio, lire 1000;
2) dopo il primo anno di servizio e fino al compimento del secondo anno di servizio, lire 1500;
3) dopo due anni di servizio e fino al compimento del quinto anno di servizio, lire 2000;
4) dopo cinque anni di servizio e fino al compimento del settimo anno di servizio, lire 3500;
5) dopo sette anni di servizio e fino al compimento dell'undicesimo anno di servizio, lire 4000;
6) dopo undici anni di servizio, lire 4500.
Ai primi avieri del ruolo specialisti e del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano prestato almeno sei anni di servizio effettivo, l'assegno integrativo mensile di cui al comma precedente è fissato nella misura netta, di L. 4800.