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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 382

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  18-5-1955

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia, disciplinati dal regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, 6 concesso, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta retribuzione in vigore, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle seguenti misure nette:

incaricati marittimi di 1ª classe. . . . . . . . . . . . . . L. 2.500 incaricati marittimi di 2ª classe. . . . . . . . . . . . . . L. 2.250 delegati di spiaggia di 1ª classe. . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 delegati di spiaggia di 2ª classe. . . . . . . . . . . . . . L. 1.750 delegati di spiaggia di 3ª classe. . . . . . . . . . . . . . L. 1.500