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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955, n. 356

Inclusione, dell'abitato di Prata Sannita, in provincia di Caserta, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-5-1955

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 254, emesso nell'adunanza del 18 gennaio 1955;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane) quello di Prata Sannita, in provincia di Caserta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1955

EINAUDI ROMITA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1955

Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 140. - CARLOMAGNO