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LEGGE 1 maggio 1955, n. 318

Attribuzioni al personale delle Magistrature ordinaria, amministrative e militare e dell'Avvocatura dello Stato, in attività di servizio ed in quiescenza, di un assegno integrativo netto ed estensione, allo stesso personale, delle quote complementari dell'indennità di carovita.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  6-5-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale statale in attività di servizio il cui trattamento per stipendio è previsto dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è attribuito, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954, un assegno integrativo mensile netto, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure stabilite nelle tabelle allegate alla presente legge.
Si applicano, all'assegno integrativo di cui al precedente comma, le norme contenute negli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 41 febbraio 1955, n. 23.