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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 108

Modificazioni dell'art. 5 dello statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-4-1955

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i regi decreti-legge 2 maggio 1920, n. 698, 4 maggio 1924, n. 993 e 3 dicembre 1934, n. 2347, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 17 aprile 1925, numero 473, 11 febbraio 1926, n. 255 e 18 aprile 1935, n. 847, nonché il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;
Vista la legge 23 aprile 1952, n. 453;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni con sede in Roma, approvato con decreto 24 aprile 1950, n. 866;
Viste le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria del predetto Istituto in data 20 dicembre 1952 e 24 aprile 1954;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Visto il parere del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza della Sezione terza del 30 novembre 1954, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte e condivise;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'art. 5 dello statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni con sede in Roma, è modificato come appresso:
"Il capitale sociale è di L. 600 milioni ripartito in numero 2.400.000 azioni da L. 250 ciascuna".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1955

Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 144. - CARLOMAGNO