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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 106

Inclusione dell'abitato di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-4-1955

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 32233, emesso nella adunanza del 19 novembre 1954;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane) quello di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, limitatamente alla zona denominata Largo Petrolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI ROMITA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1955

Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 133. - CARLOMAGNO