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LEGGE 19 marzo 1955, n. 104

Norme per l'ammissione degli adottati e degli affiliati al congedo anticipato dal servizio militare.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-4-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



L'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è sostituito dal seguente:
"I figli adottivi e gli affiliati possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli relativi alla loro famiglia di origine. Ove questa non sia conosciuta, il beneficio può essere concesso anche per i titoli relativi alla famiglia dell'adottante o dell'affiliante, sempre che, in quest'ultimo caso, il rapporto di affiliazione sia intervenuto non oltre la data di compimento del 12° anno di età".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1955

EINAUDI SCELBA - DE PIETRO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO