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LEGGE 10 marzo 1955, n. 101

Provvidenze a favore dei sinistrati del terremoto del marzo 1952 in provincia di Catania.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  13-4-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di un miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 per provvedere, in dipendenza dei terremoti verificatisi nel marzo 1952 in provincia di Catania, nei Comuni che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro:
a) alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;
b) alla concessione di sussidi, in ragione de 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione, escluso ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonché di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 648, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;
c) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dall'abitabilità;
d) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati rurali, delle opere irrigue e di viabilità poderale, delle cisterne, dei muri di recinzione dei fondi e delle opere per sostegno del terreno.
Al riparto della spesa per gli interventi di cui alle precedenti lettere, si provvederà con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per l'agricoltura e le foreste.