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LEGGE 12 febbraio 1955, n. 82

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del Comune medesimo.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-4-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concesso al comune di Gorizia il contributo di lire 35.215.048 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1947 al 31 maggio 1951.
È, altresì, concesso al predetto Comune, a carico dello Stato, in contributo annuo di lire 10.000.000, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 1 giugno 1954 al 15 settembre 1957.