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LEGGE 12 febbraio 1955, n. 81

Autorizzazione al Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) a partecipare alla costituzione di una Società per azioni per la costruzione e l'esercizio di stabilimenti termali per lo sfruttamento di acque radioattive e oligominerali esistenti in alcuni Comuni della provincia di Bolzano.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  7-4-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) è autorizzato a partecipare alla costituzione di una Società per azioni per la valorizzazione e lo sfruttamento, mediante la costruzione e l'esercizio di stabilimenti termali ed eventualmente mediante forniture agli esercenti alberghieri, delle acque radioattive ed oligominerali di Merano esistenti o che venissero scoperte in località denominata "San Vigilio" in territorio dei comuni di Marlengo, Lana, Ultimo, Parcine, Cermes e Naturno e delle sorgenti Tivoli, in località Tirolo, Avelengo, Scena, dei comuni di Merano, Tirolo, Rifiano e Scena, provincia di Bolzano, ed a sottoscrivere e versare capitale nella detta Società sino alla concorrenza di 600 milioni.