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LEGGE 2 febbraio 1955, n. 80

Riapertura del termine di decadenza di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge 14 maggio 1949, n. 269, relativa a disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-4-1955 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Il termine utile di un anno (7 giugno 1950) previsto dall'art. 5, ultimo comma, della legge 14 maggio 1949, n. 269, per la richiesta all'Istituto nazionale della previdenza sociale di iscrizione al Fondo nazionale di previdenza da parte di ex agenti già addetti ai servizi di trasporto in concessione, iscritti a Casse speciali, viene prorogato ad un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1955

EINAUDI SCELBA - GAVA - VIGORELLI - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO