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LEGGE 12 febbraio 1955, n. 79

Elevazione a lire 150.000.000 del contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.).

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  6-4-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.), fissato in 30 milioni di lire con la legge 9 aprile 1953, n. 262, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, a 150 milioni di lire.