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LEGGE 27 febbraio 1955, n. 66

Modificazioni all'art. 1279 del Codice della navigazione.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-3-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le misure dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1279 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 237, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, sono elevate, per i porti marittimi, rispettivamente a lire 1,30 ed a lire 2 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.