stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 febbraio 1955, n. 45

Proroga al 30 giugno 1955 della facoltà prevista dalla legge 18 gennaio 1951, n. 36, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  19-3-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1951, n. 36, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1955.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1955

EINAUDI SCELBA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO