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LEGGE 2 febbraio 1955, n. 31

Proroga della facoltà del Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'art. 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-2-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'autorizzazione concessa al Ministro per la difesa dalle leggi 28 giugno 1949, n. 553, e 6 dicembre 1950, n. 1122, di avvalersi della facoltà di ordinare che le operazioni della leva militare siano compiute da Commissioni temporanee con speciali modalità, ha efficacia fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1935.