stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 23

Attribuzione al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza di un assegno integrativo netto mensile.

nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-2-1955
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  1,  2  -  punti 12 e 13; 3 e 6 della legge 20
dicembre   1954,   n.   1181,   concernente  delega  al  Governo  per
l'emanazione  delle  norme  relative al nuovo statuto degli impiegati
civili e degli altri dipendenti dello Stato;
  Udito  il  parere  della Commissione parlamentare di cui all'art. 3
della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Ai  dipendenti  dalle  Amministrazioni statali, comprese quelle con
ordinamento  autonomo,  il  cui trattamento economico, per stipendio,
paga  o  retribuzione,  e'  stabilito  dalle  tabelle contenute negli
allegati  I  a  VIII  al  decreto  del Presidente della Repubblica 11
luglio  1952,  n.  767,  e'  concesso, in aggiunta alle competenze in
vigore,  a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un
assegno  integrativo  mensile,  non  pensionabile, non cedibile e non
pignorabile  o  sequestrabile,  nelle  misure  nette  stabilite dalla
tabella allegata al presente decreto.