Proroga al 30 giugno 1956 del funzionamento degli Uffici regionali di
riscontro, di cui all'art. 6 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive
modificazioni, nonchè estensione delle attribuzioni conferite agli
Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto
l'esercizio finanziario 1954-55.