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LEGGE 5 gennaio 1955, n. 12

Norme per l'ammissione dei laureati e diplomati ciechi agli esami di abilitazione all'insegnamento ed a concorsi a cattedre.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-2-1955 al: 18-7-1962
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I laureati e diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole statali e pareggiate per le materie giuridiche ed economiche, la storia, la filosofia, la musica e il canto, e per tutte quelle altre materie che non comportino la correzione di elaborati di classe, esperienze di laboratorio o esercitazioni grafiche.