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LEGGE 5 gennaio 1955, n. 8

Appello di esami di profitto e di laurea o diploma presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nel mese di febbraio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/1956)
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Testo in vigore dal: 10-2-1955
al: 16-2-1956
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ferme  restando le due sessioni di cui all'art. 164 del testo unico
31  agosto  1933,  n.  1592,  nel  periodo  corrente tra il 1 e il 15
febbraio  di  ogni  anno  avra'  luogo,  presso  le Universita' e gli
Istituti  di  istruzione superiore, un appello di esami di profitto e
di laurea o diploma, quale prolungamento della sessione autunnale.
  In  detto  appello e' consentito agli studenti di sostenere un solo
esame  di  profitto,  oltre  a  quello  di  laurea  o  diploma.  Tale
limitazione  non  si  applica  agli  studenti  fuori  corso  a  sensi
dell'art.   149,   primo   comma,   del   testo   unico  delle  leggi
sull'istruzione  superiore  approvato  con il regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592.