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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1954, n. 1406

Norme regolamentari per l'assegnazione e la gestione degli alloggi, costruiti dall'I.N.C.I.S., da assegnare in locazione al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  20-3-1955

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per i lavori pubblici; Decreta:

Art. 1


Gli alloggi di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 980, sono concessi in locazione al personale civile dell'Amministrazione di pubblica sicurezza in attività di servizio, ad ufficiali in servizio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e a sottufficiali, guardie scelte e guardie effettive in servizio del Corpo medesimo, che siano addetti a uffici o reparti aventi sede nel Comune nel quale sono stati costruiti gli alloggi.