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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954, n. 1282

Inclusione dell'abitato di Sant'Angelo a Scala, in provincia di Avellino, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-2-1955

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1733, emesso nell'adunanza del 5 ottobre 1954;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Sant'Angelo a Scala, in provincia di Avellino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1954

EINAUDI ROMITA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1955

Atti dei Governo, registro n. 88, foglio n. 82. - CARLOMAGNO