stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1216

Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali dell'Esercito in congedo illimitato.

nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  23-1-1955

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1


Nell'anno 1955 possono essere richiamati alle armi per istruzione tremila sottufficiali in congedo illimitato delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del servizio automobilistico appartenenti ai distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle seguenti classi di leva: per i marescialli dei tre gradi e per gli aiutanti di battaglia, classe 1909 e successive;
per i sergenti maggiori e sergenti, classe 1914 e successive.
Possono, inoltre, essere richiamati trecentocinquanta sottufficiali delle armi indicate al primo comma del presente articolo, prescindendo dalla classe di appartenenza, purché ancora soggetti ad obblighi militari.