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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1954, n. 1149

Popolazione legale della Repubblica secondo il censimento del 4 novembre 1951.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  30-12-1954

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 aprile 1951, n. 291, che ha disposto il IX censimento generale della popolazione e il III censimento generale dell'industria e commercio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1951, n. 981, concernente le norme per l'esecuzione dei censimenti medesimi;
Visti i fogli del IX censimento generale della popolazione eseguito il 4 novembre 1951 e le risultanze delle operazioni di spoglio compiute dall'Istituto centrale di statistica;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Articolo unico


La popolazione residente in ciascun Comune della Repubblica, censita al 4 novembre 1951 e indicata nell'unita tabella firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è dichiarata popolazione legale alla data anzidetta e fino al censimento successivo, giusta l'art. 2, lettera a), della legge 2 aprile 1951, n. 291, salvo le variazioni numeriche della detta popolazione dipendenti da eventuali variazioni territoriali nella circoscrizione comunale, posteriori alla suindicata data del 4 novembre 1951.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1954

EINAUDI SCELBA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1954

Atti dei Governo, registro n. 87, foglio n. 85. - CARLOMAGNO