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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1954, n. 1130

Approvazione delle nuove tabelle delle vacanze necessarie per gli anni 1954, 1955 e 1956 nei ruoli e gradi dei Corpi della marina militare.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-12-1954

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della marina, approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile; Decreta:

Articolo unico



Il numero delle vacanze annuali necessarie e delle conseguenti promozioni nei ruoli e gradi degli ufficiali dei Corpi della marina militare per gli anni 1954, 1955 e 1956 6 stabilito, agli effetti dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della marina, approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, dalle annesse tabelle numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6, firmate dal Ministro per la difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1954

EINAUDI SCELBA - TAVIANI - GAVA - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1954

Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 69. - CARLOMAGNO