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DECRETO-LEGGE 7 novembre 1954, n. 1026

Provvedimenti in favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Campania.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 1954, n. 1214 (in G.U. 08/01/1955, n.5).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1958)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  9-11-1954

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti a favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Campania;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per l'interno; Decreta:

Art. 1


Il Ministro per le finanze è autorizzato a sospendere, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali nei Comuni della Campania colpiti dalle alluvioni dell'ottobre 1954, da indicarsi nello stesso decreto, nel quale deve altresì specificarsi la durata, del periodo di sospensione che non potrà essere protratta oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.