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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. 960

Inclusione dell'abitato di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-11-1954

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1319, emesso nell'adunanza del 26 giugno 1954;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI ROMITA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1954

Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 129. - CARLOMAGNO