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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1954, n. 872

Modificazioni del sistema di avanzamento del personale di verifica delle Ferrovie dello Stato.

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vigente al 14/05/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  14-10-1954

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive aggiunte e modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le promozioni a verificatore delle ferrovie dello Stato vengono conferite, nel limite dei posti disponibili, per esame di concorso interno, al quale possono partecipare gli operai di 1ª classe con qualsiasi anzianità di grado, e gli operai che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità di grado, purché gli uni e gli altri si trovino nella condizione di aver conseguito in appositi esami la idoneità teorica alle mansioni di verificatore e di aver successivamente compiuto, con esito favorevole, un periodo di esperimento pratico nelle relative funzioni della durata di due anni, con almeno 600 giornate di effettiva utilizzazione a partire dal conseguimento della idoneità.
Le promozioni a capo verificatori vengono conferite, nel limite dei posti disponibili, ai verificatori con qualsiasi anzianità di grado, per esami di concorso interno.