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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. 820

Modificazioni al regolamento in esecuzione dell'art. 19 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, concernente il Consiglio superiore delle accademie e delle biblioteche.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  25-9-1954

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 1947, n. 1477;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1948, n. 351;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio superiore delle accademie e biblioteche in data 29 ottobre 1953;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'Accademia toscana di scienze e lettere "La Colombaria" di Firenze e l'Accademia peloritana di scienze e lettere di Messina sono comprese tra le Accademie e i Corpi scientifici, indicati nell'art. 1 del decreto Presidenziale 1 marzo 1948, n. 351, aventi diritto ad una rappresentanza nel Consiglio superiore delle accademie e biblioteche a norma dell'art. 19, secondo comma, della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI SCELBA - MARTINO

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1954

Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 1. - TEMPESTA