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LEGGE 9 agosto 1954, n. 748

Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1998)
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Testo in vigore dal:  16-9-1954 al: 5-5-1998
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Classificazione dei Comuni per l'assegnazione del segretario).


La tabella A allegata alla legge 27 giugno 1942, numero 851, relativa all'assegnazione del grado del segretario ai Comuni ed agli stipendi dei segretari comunali, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
A ciascun Comune è assegnato, secondo la sua popolazione, un segretario di grado corrispondente a quello indicato nella tabella suddetta.
Per i Comuni consorziati la classe del consorzio è determinata in base alla popolazione residente complessiva dei Comuni consorziati.
Ai Comuni, che siano sedi di stazioni di soggiorno, di cura o di turismo e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, la maggior spesa, può essere assegnato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, un segretario di un grado immediatamente superiore a quello stabilito nella predetta tabella.