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DECRETO-LEGGE 31 luglio 1954, n. 534

Riordinamento degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al dipendente personale di collaborazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 settembre 1954, n. 870 (in G.U. 29/09/1954, n.224).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-8-1954
al: 29-9-1954
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Visti l'art. 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49 e l'art. 1 della
legge  27 dicembre 1953, n. 948, in virtu' dei quali cessano di avere
efficacia,  col 31 luglio 1954, le disposizioni contenute nei decreti
legislativi  11  maggio  1947,  n.  378  e  28  gennaio  1948, n. 76,
ratificati, con modificazioni, con la legge 17 luglio 1951, n. 575;
  Ritenuta  in  straordinaria  necessita' e l'urgenza di procedere al
riordinamento  degli  emolumenti  dovuti ai conservatori dei registri
immobiliari ed al dipendente personale di collaborazione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto coi Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia e per
il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I  conservatori  dei  registri  immobiliari  ed i procuratori delle
tasse  e delle imposte indirette sugli affari incaricati dei servizio
ipotecario,  sono  autorizzati  a  percepire  gli emolumenti indicati
nella tabella-allegato A al presente decreto.
  Restano  ferme  le esenzioni stabilite dagli articoli 14 e 17 della
legge 25 giugno 1943, n. 540, e da altre disposizioni.