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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1954, n. 496

Modificazione al terzo comma dell'art. 60 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-8-1954

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 60 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



Il terzo comma dell'art. 60 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato è modificato come segue:
"Tutti i concorsi ed esami di cui al precedente comma non possono essere indetti se non dopo decorso un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso ed esame analogo precedente. Tuttavia il Ministro, in casi di speciali necessità, può indire concorsi ed esami anche prima che sia decorso l'anzidetto periodo di un anno, purché non indica più di un concorso ed esame in ciascun anno solare.
"I bandi di concorso, comprendenti le condizioni relative, nonché le norme per gli anzidetti esami obbligatori, sono emanati dal Ministro".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1954

EINAUDI SCELBA - MATTARELLA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1954

Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 12. - CARLOMAGNO