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LEGGE 22 giugno 1954, n. 385

Aumento da lire 2.400.000 a lire 5.000.000, a decorrere dal 1 gennaio 1952, della sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo Medaglie d'oro al valor militare.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  23-7-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A favore del. Gruppo Medaglie d'oro al valor militare e autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3.900.000, ad integrazione delle sovvenzioni concesse per gli esercizi 1951-52 e 1952-53 rispettivamente con l'art. 15 della legge 9 ottobre 1951, n. 1096, e con l'art. 15 della legge 10 luglio 1952, n. 910.
Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà alla determinazione del contributo annualmente con la legge di bilancio.