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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1954, n. 368

Norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  21-7-1954

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1 e 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta, del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1


Per l'ammissione ai concorsi per le carriere civili dello Stato, gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:
la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.
L'Amministrazione provvede di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.
I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Amministrazione nel termine stabilito dal bando di concorso i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.
Nulla è innovato per quanto riguarda la documentazione dei titoli di merito nei concorsi per soli titoli ed in quelli per titoli ed esami.