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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1954, n. 150

Inclusione dell'abitato di Scicli, in provincia di Ragusa, fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-5-1954

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 30947, emesso nell'adunanza del 25 settembre 1953;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Scicli, in provincia di Ragusa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1954

EINAUDI MERLIN

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1954

Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 181. - CARLOMAGNO