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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1954, n. 23

Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali dell'Esercito in congedo illimitato.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  1-4-1954

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;
Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1


Nel corrente anno 1954 possono essere richiamati alla armi per istruzione tremila sottufficiali in congedo illimitato delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del servizio automobilistico appartenenti ai distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, della seguenti classi di leva:
per i marescialli dei tre gradi e gli aiutanti di battaglia, classe 1909 e successive;
per i sergenti maggiori e sergenti, classe 1914 e successive.
Possono, inoltre, essere richiamati trecentocinquanta sottufficiali delle armi indicate al primo comma del presente articolo, prescindendo dalla classe di appartenenza, purché ancora soggetti ad obblighi militari.