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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1953, n. 1260

Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale delle conserve alimentari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/1993)
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Testo in vigore dal: 15-7-1954
al: 22-5-1993
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, concernente
disposizioni  per l'industria delle conserve alimentari preparate con
sostanze vegetali;
  Visto  il  regio  decreto 31 agosto 1928, n. 2126, contenente norme
per   il   funzionamento  dell'Istituto  nazionale  per  le  conserve
alimentari  e della regia Stazione sperimentale per l'industria delle
conserve alimentari Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria e il commercio, di
concerto  con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e con i
Ministri  per  il  tesoro,  per  le  finanze,  per l'agricoltura e le
foreste, e per il commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'Istituto  nazionale  per  le conserve alimentari, ente di diritto
pubblico,  creato con il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501,
e  riordinato  con il regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, svolge i
seguenti compiti:
    1)  vigila  sull'applicazione  delle  norme  per la fabbricazione
delle  conserve alimentari e di quelle concernenti le materie prime e
i   prodotti  semilavorati  impiegati  dalla  industria  conserviera,
seguendo  le  direttive del Ministero dell'industria e del commercio,
impartite,  per  quanto  riguarda  le  materie  prime  ed  i prodotti
semilavorati,  di  intesa  con  il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste;
    2)  previo  studio  svolto  in  collaborazione  con  la  Stazione
sperimentale  per  l'industria  delle  conserve  alimentari,  con  le
associazioni  delle categorie interessate e, se lo ritiene opportuno,
con  altri organismi di sperimentazione, propone, sentite la stazione
e le associazioni suddette, i provvedimenti utili allo sviluppo della
produzione e del commercio delle conserve alimentari;
    3)  in  collegamento  con  l'Istituto  nazionale per il commercio
estero,  assume  informazioni sulla situazione dei principali mercati
di assorbimento delle conserve alimentari e pone le informazioni
    stesse   a   disposizione  delle  imprese  e  delle  associazioni
    interessate;
4) adempie gli incarichi affidatigli dal Ministero dell'industria
e  del  commercio  o, per il tramite dello stesso Ministero, da altre
pubbliche Amministrazioni;
    5) su richiesta delle pubbliche Amministrazioni esprime pareri su
problemi  riguardanti  la  produzione  ed il commercio delle conserve
alimentari.
  Restano  salve  le  disposizioni  relative alla vigilanza sanitaria
dell'Alto  Commissariato  per  l'igiene  e  la sanita' pubblica sulla
produzione e il commercio delle sostanze alimentari conservate.