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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1953, n. 1146

Sostituzione dell'art. 24 del regolamento per marchi d'impresa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-4-1954

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, col quale venne approvato il testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per marchi di impresa;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta:

Articolo unico



Il testo dell'art. 24 del regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:
"La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di brevetto.
Il brevetto viene in ogni caso concesso senza menzione della priorità, qualora, entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti, nelle forme dovute, i prescritti documenti".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 20 ottobre 1953

EINAUDI PELLA - MALVESTITI - AZARA

Visto, il Guardasigilli: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1954

Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 102. - CARLOMAGNO