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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1953, n. 1044

Applicazione nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo, della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui consorzi obbligatori di difesa antigrandine.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-2-1954

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui consorzi obbligatori di difesa contro la grandine;
Viste le deliberazioni 14 marzo 1953, n. 16, 18 marzo 1953, n. 29 e 2 marzo 1953, n. 28, con le quali i Consigli provinciali di Alessandria, Asti e Cuneo hanno chiesto, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio delle rispettive Province;
Ritenuta la opportunità di rafforzare la difesa antigrandine in atto nelle predette Province mediante la costituzione di consorzi obbligatori fra i proprietari interessati;
Sentito il parere del. Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

La legge 9 giugno 1901, n. 211, è resa applicabile nel territorio delle province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1953

EINAUDI PELLA - SALOMONE

Visto, il Guardasigilli: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1954

Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 67. - PALLA