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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1953, n. 989

Richiamo alle armi, per istruzione, di militari di truppa in congedo illimitato.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  30-1-1954

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione, Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;
Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1


Nell'esercizio finanziario 1953-54 possono essere richiamati alle armi per istruzione aliquote di militari di truppa in congedo illimitato delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'Esercito, appartenenti a distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle classi di leva 1928, 1929 e 1930.