stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1953, n. 984

Ricostituzione del comune di Castelspina, in provincia di Alessandria.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  24-1-1954

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 novembre 1928, n. 2737, con il quale i comuni di Castelspina e di Sezzadio, in provincia di Alessandria, vennero riuniti in un unico Comune, con denominazione e capoluogo Sezzadio;
Vista l'istanza in data 15 agosto 1947, intesa ad ottenere la ricostituzione del comune di Castelspina;
Ritenuto che l'istanza è sottoscritta dalla maggioranza qualificata dei contribuenti di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Viste le deliberazioni 2 dicembre 1945, n. 95, della Giunta, municipale di Sezzadio ed 11 febbraio 1946, n. 35, della Deputazione provinciale di Alessandria, esprimenti il rispettivo parere in ordine alla ricostituzione in parola;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno; Decreta:

Art. 1


È ricostituito il comune di Castelspina, in provincia di Alessandria, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione.