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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1953, n. 981

Modificazione dell'art. 22 del regolamento approvato con regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726, riguardante concessione per l'occupazione di spiagge lacuali.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  24-1-1954

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e foreste; Decreta:

Articolo unico



Il parere del Consiglio di Stato sulle domande di concessione di spiagge e di aree lacuali di cui all'art. 22 del regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726, è obbligatorio nei soli casi in cui siano presentate opposizioni o la concessione investa una superficie superiore ai metri quadrati 1000 oppure quando l'ammontare del canone per tutto il periodo della concessione superi la somma di L. 1.500.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1953

EINAUDI PELLA - MERLIN - VANONI - AZARA - SALOMONE

Visto, il Guardasigilli: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1953

Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 96. - PALLA