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LEGGE 17 dicembre 1953, n. 915

Proroga della liquidazione del "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica - F.I.M.".

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  19-12-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine per la liquidazione del "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica - F.I.M.", istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, già stabilito al 31 dicembre 1951 dall'art. 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, e successivamente prorogato al 30 giugno 1953 con la legge 13 maggio 1952, n. 438, è fissato al 31 dicembre 1954.