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LEGGE 4 novembre 1953, n. 839

Aumento del contributo a favore dell'Unione italiana dei ciechi per l'assistenza alimentare dei ciechi civili in condizioni di maggior bisogno.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  4-12-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 il contributo ordinario, concesso con la legge 7 dicembre 1951, n. 1371, all'Unione italiana dei ciechi, per l'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizioni di maggior bisogno, è elevato da lire 960.000.000 a lire 1.440.000.000 annue.