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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 627

Modificazione dell'art. 5 dello statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-9-1953

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21;
Visto il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;
Visto lo statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935, e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, e 9 ottobre 1951, n. 1192;
Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 24 aprile 1953;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;

Decreta:

L'art. 5 dello statuto del Credito fondiario sardo, Società per azioni con sede in Roma, è modificato come segue:
"Il capitale sociale è di L. 350.000.000, diviso in n. 1.750.000 azioni del valore nominale di L. 200 ciascuna. Le azioni sono nominative e potranno essere convertite al portatore a spese del richiedente ove la legge lo consenta".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1953

EINAUDI PELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1953

Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 155. - CARLOMAGNO