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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1953, n. 603

Norme per la rinnovazione del naviglio peschereccio di cui alla legge 2 aprile 1953, n. 212.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  10-9-1953

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 della legge 2 aprile 1953, n. 212, relativa alla ulteriore proroga della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali e dell'armamento;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, finanze, giustizia, difesa, industria e commercio e commercio estero; Decreta:

Art. 1


La rinnovazione del naviglio peschereccio di cui all'art. 4, lettera b), della legge 2 aprile 1953, n. 212, comprende la costruzione di nuove unità e la sostituzione, su unità in esercizio; degli apparati motori indicati nei secondo comma dell'art. 4, lettera b), soprarichiamato.
Per attuare la rinnovazione di cui sopra, devono essere osservate, per la costruzione di nuove unità, le norme contenute negli articoli seguenti.