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LEGGE 11 aprile 1953, n. 308

Aumento del fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-5-1953 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'importo del fondo di riserva per le spese impreviste costituito presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché le relative assegnazioni annuali che lo alimentano, determinati rispettivamente in lire 100.000.000 e lire 20.000.000, dall'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115, sono aumentati, dall'esercizio 1952-53, rispettivamente, a lire 500.000.000 e a lire 100.000.000.