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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 239

Modificazione al regio decreto 28 aprile 1937, n. 789, concernente requisiti per l'ammissione ai concorsi a posti di inserviente nella Amministrazione centrale dell'esercito.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  5-5-1953

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 aprile 1937, n. 789, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ai posti di inserviente nell'Amministrazione centrale dell'esercito;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



L'articolo unico del regio decreto 28 aprile 1937, n. 789, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi a posti di inserviente nell'Amministrazione centrale dell'esercito, è sostituito dal seguente:
"Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dell'esercito, oltre il possesso degli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, è richiesto un titolo di studio non inferiore al compimento degli studi elementari superiori (quinta classe) o titolo equipollente".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1953

Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 18. - PALLA